Notifica per DIV

Registrazione di dispositivi

La registrazione in swissdamed di dispositivi secondo l’art. 90 ODIV sarà obbligatoria dal 1° luglio 2026, con un termine transitorio fino al 31 dicembre 2026. Registrazione dei dispositivi

L’obbligo di registrazione si applica ai dispositivi secondo il diritto vigente (ODIV), nonché ai dispositivi secondo il diritto anteriore («Legacy»), ai sensi dell’art. 82 ODIV, che al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo di registrazione continuano a essere immessi in commercio.

L'obbligo di registrazione sostituisce l'obbligo di notifica a partire dal 1° luglio 2026.

L'obbligo di notifica rimane in vigore per i seguenti dispositivi DIV:

  • DIV riconfezionati o rietichettati secondo l’art. 46 cpv. 4 e dell’art. 47 cpv. 4 ODIV
  • DIV fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie secondo l’art. 10 ODIV

A partire dal 1° gennaio 2027 potranno essere presentate solo le notifiche di singolo dispositivo.

DIV (dispositivi medico-diagnostici in vitro)

I fabbricanti con sede in Svizzera o nel Liechtenstein sono soggetti all’obbligo di notifica nei confronti di Swissmedic quando immettono in commercio in Svizzera e/o nel Liechtenstein per la prima volta un DIV. La rispettiva base giuridica è fornita dall’art. 90 cpv. 1 dell’ordinanza relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro(ODIV, RS 812.219) in combinato disposto con l’art. 6 dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici del 17 ottobre 2001 (vODmed). I moduli di notifica standardizzati devono essere inviati a Swissmedic in copia originale unitamente a eventuali altri documenti.

I DIV delle classi D, C, B e A sterili devono essere notificati singolarmente. Occorre inoltrare la seguente documentazione a Swissmedic:

  • il certificato relativo alle procedure di valutazione della conformità effettuate (certificati CE), e
  • le istruzioni per l’uso e, per i dispositivi per test autodiagnostici e per analisi decentrate, anche il layout dell’imballaggio esterno.

I DIV della classe A (non sterile) possono essere notificati singolarmente o come gruppi di prodotti. A tal fine, a Swissmedic deve essere inoltrato il seguente modulo:

DIV riconfezionati o rietichettati

Ai sensi dell’art. 46 cpv. 4 e dell’art. 47 cpv. 4 ODIV, l’obbligo di notifica si applica a persone (importatori e fabbricanti) con sede in Svizzera o nel Liechtenstein prima dell’immissione in commercio. A tal fine, a Swissmedic deve essere inoltrato il seguente modulo:

Il modello per l’elenco dei dispositivi può essere scaricato qui:

DIV fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie

Questa disposizione riguarda i DIV fabbricati in un’istituzione sanitaria e utilizzati esclusivamente al suo interno (DIV in-house) ai sensi dell’art. 9 ODIV. I DIV in-house devono essere notificati a Swissmedic ai sensi dell’art. 10 ODIV. L’obbligo di notifica si applica alle istituzioni sanitarie in Svizzera o nel Liechtenstein prima della messa in servizio.

L’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 10 ODIV si applica a (esempi, elenco non esaustivo):

  • procedure di analisi medico-analitiche elaborate internamente ed eseguite con reagenti propri (privi di marcatura CE) (p.es. procedura di analisi PCR per la rilevazione di un determinato analita);
  • procedure di analisi medico-analitiche basate su procedure standard o pubbliche, eseguite con reagenti propri (privi di marcatura CE);
  • procedure di analisi acquisite ma non previste per uso medico (p.es. procedure cosiddette «Research Use Only/RUO»), elaborate o rielaborate dall’istituzione sanitaria per scopi medico-analitici;
  • strumenti DIV fabbricati internamente;
  • software DIV sviluppati internamente.

L’obbligo di notifica ai sensi dell’art. 10 ODIv non si applica a (esempi, elenco non esaustivo):

  • procedure di analisi con DIV con marcatura CE eseguite seguendo le indicazioni del fabbricante dei DIV;
  • DIV destinati agli studi delle prestazioni;
  • prodotti destinati a usi generici di laboratorio;
  • prodotti destinati esclusivamente alla ricerca.

Il documento MDCG 2023-1 sul sito Internet della Commissione europea (Guidance - MDCG endorsed documents and other guidance [europa.eu]) contiene ulteriori informazioni sui DIV in-house.

A Swissmedic deve essere inviato il seguente modulo (per le istruzioni sulla compilazione consultare le FAQ):

Il modello per l’elenco dei dispositivi può essere scaricato qui:

FAQ sulle notifiche di dispositivi medico-diagnostici in vitro

Nella scheda informativa sono disponibili le risposte alle domande più frequenti in materia di notifiche di dispositivi medico-diagnostici in vitro.

Questioni specifiche relative alla trasmissione di documenti e alla protezione dei dati

Comunicazione e-mail crittografata tramite IncaMail
Le divisioni di Swissmedic che si occupano di dispositivi medici offriranno via IncaMail un canale di comunicazione e-mail crittografato.
Questa comunicazione crittografata viene effettuata su richiesta. La preghiamo di contattare in proposito la sua persona di riferimento presso Swissmedic.
IncaMail consente una trasmissione dei messaggi sicura e conforme alla protezione dei dati. Ulteriori informazioni su IncaMail sono disponibili qui.