Autorizzazioni di deroga per dispositivi medici non conformi

I dispositivi medici immessi in commercio o messi in servizio in Svizzera devono adempiere i requisiti dell’Ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213) rispettivamente dell’Ordinanza relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIV; RS 812.219).

Ai sensi dell’art. 22 cpv. 1 e 2 ODmed / art. 18 cpv. 1 e 2 ODIV in casi eccezionali è possibile immettere in commercio e utilizzare dispositivi medici non conformi.

Maggiori informazioni si trovano nella scheda informativa:

https://www.swissmedic.ch/content/swissmedic/it/home/dispositivi-medici/accesso-al-mercato/autorizzazioni-per-dispositivi-medici-non-conformi.html