Obblighi per mandatari, importatori e distributori

L’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213) e l’ordinanza relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIV; RS 812.219) fissano i requisiti e le responsabilità per gli operatori coinvolti nella catena di fornitura dei dispositivi medici. Nella seguente scheda informativa sono descritti i ruoli del mandatario svizzero, dell’importatore e del distributore, nonché i loro obblighi.