Registrazione degli operatori economici (CHRN)

La registrazione degli operatori economici è fatta tramite il primo modulo di swissdamed. Si svolge in due tappe: dapprima avviene la registrazione delle aziende e poi la registrazione degli operatori dell'azienda in quanto tali.

Attualmente, la registrazione degli operatori avviene ancora tramite il modulo di richiesta di CHRN (vedi sotto BW630_11_001defi_FO Richiesta CHRN). Non appena swissdamed sarà online, la registrazione degli operatori avverrà tramite l’applicazione.

Gli operatori economici devono registrarsi entro tre mesi dalla prima immissione in commercio di un dispositivo in Svizzera. Questo lasso di tempo permette di non ostacolare l’immissione in commercio di dispositivi conformi e di contrastare un eventuale problema di approvvigionamento in Svizzera.

Gli operatori economici che si sono già registrati presso Swissmedic prima della messa a disposizione di swissdamed e che quindi dispongono di un numero di registrazione unico svizzero (CHRN) non avranno bisogno di effettuare una nuova registrazione.

Gli operatori economici che si sono già registrati non devono effettuare nessuna nuova registrazione al momento dell’immissione in commercio di altri dispositivi.

CHRN (Swiss single registration number)

Conformemente all’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed; SR 812.213) e all’ordinanza relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIV; SR 812.219), Swissmedic, Istituto svizzero per gli agenti terapeutici, assegna il Swiss Single Registration Number (CHRN). Il CHRN è un numero di registrazione unico svizzero assegnato una sola volta da Swissmedic su richiesta agli operatori economici interessati. Il CHRN permette l’identificazione univoca. Il CHRN è composto dall'abbreviazione «CHRN», seguita dall'abbreviazione del ruolo per il quale il richiedente si è registrato e infine da una sequenza di 8 cifre (esempio: CHRN-MF-2345678), come spiegato nello schema seguente.

CHRN Mind Map

Chi sono le persone interessate

Il CHRN è assegnato ai fabbricanti, ai mandatari e agli importatori svizzeri (secondo l’articolo 55 ODmed e l’articolo 48 ODIV). Ogni operatore economico svizzero interessato deve registrarsi presso Swissmedic e fornire le informazioni richieste.

Chi immette in commercio per la prima volta sistemi e kit procedurali registra presso Swissmedic il proprio nome e l’indirizzo al quale può essere contattato, entro tre mesi dall’immissione in commercio del sistema o del kit procedurale (art. 55, cpv. 5 ODmed).

Al momento dell'invio di una domanda di registrazione, l’operatore economico deve allegare un documento che attesti il suo domicilio in Svizzera (estratto del registro di commercio o certificato di domicilio).

Accordo di prestazioni

L’accordo di prestazioni descrive le prestazioni fornite dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici nel settore dei dispositivi medici per l’assegnazione di un numero di identificazione unico (CHRN) ai sensi dell’art. 55 ODmed, così come i diritti e gli obblighi delle persone che si avvalgono della prestazione.

Per ogni ordine, il beneficiario della prestazione accetta espressamente le condizioni del presente accordo di prestazioni.

Domande & risposte

Operatori economici svizzeri registrati presso Swissmedic con sede in Svizzera e in Liechtenstein

La panoramica mostra tutti i fabbricanti, importatori e mandatari con sede in Svizzera o in Liechtenstein registrati presso Swissmedic. L'elenco è aggiornato quotidianamente.