Fondazione Gates

Swissmedic opera dal 2015 a favore della cooperazione allo sviluppo in collaborazione con la Fondazione Gates. Nel contesto dell’attuale finanziamento, che copre il periodo da metà 2024 a metà 2027, le parti si impegnano per altri 3 anni a migliorare l’accesso all’assistenza medica per i Paesi con risorse limitate. In questo modo, i progetti in corso e la cooperazione allo sviluppo possono essere portati avanti in modo durevole.

Nel gennaio 2014, la Fondazione Bill & Melinda Gates, come era allora ancora conosciuta (oggi Fondazione Gates), il Dipartimento federale dell’interno (DFI) e il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) hanno firmato un Memorandum of Understanding (MoU). Questa dichiarazione di intenti ha come obiettivo di rafforzare i sistemi regolatori nei Paesi a basso reddito. In questo modo si intende migliorare l’accesso a prodotti medici di alta qualità, sicuri ed efficaci in particolare nei Paesi dell’Africa subsahariana. In questo contesto, Swissmedic mette a disposizione soprattutto il suo know-how allo scopo di sviluppare sistemi regolatori efficaci.

Sviluppo di diverse aree di intervento
Dalla sottoscrizione della prima convenzione nel dicembre 2015, Swissmedic ha sviluppato, in collaborazione con l’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), la Fondazione Gates e la Direzione dello sviluppo e della cooperazione (DSC), un programma che attualmente è composto da tre aree di intervento principali.

  • Armonizzazione: sostegno ai programmi di armonizzazione della regolamentazione e di rafforzamento dei sistemi regolatori a livello globale, comprese le iniziative di armonizzazione regionale in Africa (Link).
  • Accesso: procedura per l’omologazione di «global health products» (MAGHP) (Link)
  • Sviluppo delle competenze: corsi di formazione di Swissmedic per le autorità di regolamentazione dei Paesi a basso reddito (Link)

Base giuridica
La base giuridica che legittima l’impegno di Swissmedic nell’ambito della cooperazione allo sviluppo è la legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (legge sugli agenti terapeutici, LATer):
Art. 69 Compiti
1 L’Istituto adempie i compiti attribuitigli dalla presente legge e da altre leggi federali.
1bis Il Consiglio federale può assegnare all’Istituto, dietro indennità, altri compiti strettamente connessi con quelli attribuitigli dalla legge, purché non ostacolino l’adempimento di questi ultimi.
Nell’ambito dei compiti attribuitigli dalla presente legge, l’Istituto può fornire dietro compenso servizi ad altre autorità come pure a organizzazioni internazionali, purché tali servizi non pregiudichino l’indipendenza dell’Istituto.

Quadro finanziario
La convenzione attuale, entrata in vigore il 27 marzo 2024, prevede un contributo di finanziamento di 900'000.− dollari USA in tre tranche per le attività svolte da maggio 2024 a maggio 2027. I contributi per la cooperazione allo sviluppo sono a destinazione vincolata (pagamento dei salari dei collaboratori, delle spese di viaggio e altri costi diretti, come i servizi di traduzione). La fatturazione è gestita separatamente nella contabilità di Swissmedic.

Ultima modifica 14.07.2020

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