Il CHRN serve per la registrazione degli operatori economici. Il CHRN non serve per la registrazione dei dispositivi.
Registrazione degli operatori economici (CHRN)
Il CHRN viene attribuito ai fabbricanti, ai mandatari e agli importatori svizzeri, nonché alle persone che assemblano di sistemi e kit procedurali (ai sensi dell’art. 55 ODmed e dell’art. 48 ODIV). Il fabbricante estero non è tenuto a registrarsi in Svizzera, ma deve nominare un mandatario.
Il mandatario e l’importatore devono registrarsi presso Swissmedic ai sensi dell’art. 55 cpv. 1 ODmed/art. 48 cpv. 1 ODIV.
A seguito dell’aggiornamento del diritto applicabile ai dispositivi medici e ai dispositivi medico-diagnostici in vitro del 18 ottobre 2022, anche gli operatori economici con sede in Liechtenstein devono registrarsi presso Swissmedic.
Se la vostra azienda necessita di un CHRN per più di un ruolo, devono essere presentate più richieste. Non è possibile possedere un unico numero CHRN per più ruoli.
No, i distributori non sono soggetti all’obbligo di registrazione.
Per registrarsi come operatore economico in Svizzera e immettere in commercio dispositivi è necessario un CHRN (ai sensi dell’art. 55 ODmed e dell’art. 48 ODIV) Tale nummero viene assegnato da Swissmedic tramite swissdamed dopo la verifica dei dati degli operatori economici.
L’SRN rilasciato dalle autorità competenti degli Stati membri dell’UE tramite EUDAMED per il mercato dell’UE non sostituisce il CHRN.
Swissmedic prevede generalmente un termine massimo di elaborazione 30 giorni. Tuttavia, le richieste vengono trattate rapidamente, per cui in caso di basso volume di richieste, i termini di elaborazione possano risultare più brevi del previsto.
In caso di contestazione, per determinare il termine di elaborazione non si prende più come riferimento il momento di presentazione della richiesta. Li termine di elaborazione di 30 giorni decorre a partire dal momento in cui tutte le carenze sono state corrette e Swissmedic è in possesso della documentazione completa.
Viene esaminato il contenuto delle richieste pervenute e controllata la correttezza formale delle prove necessarie a documentare i fatti.
Se in una richiesta mancano informazioni/documenti o questi non sono validi o sono errati, la richiesta viene contestata. Se dopo la contestazione le modifiche/i documenti richiesti non sono presentati entro 30 giorni, la richiesta sarà respinta.
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OEm-Swissmedic (RS 812.214.5), un rifiuto viene calcolato secondo l’onere.
Secondo l’allegato II OEm-Swissmedic (RS 812.214.5) il costo per il rilascio del CHRN è pari a un importo forfettario di CHF 200.
Le modifiche delle informazioni devono essere notificate a Swissmedic dall’operatore economico interessato entro una settimana ai sensi dell’art. 55 cpv. 2 ODmed/art. 48 cpv. 2 ODIV.
Le modifiche devono essere effettuate direttamente, dall’operatore economico in swissdamed. Le relative istruzioni sono disponibili al link seguente: assistenza (swissmedic.ch)
Di norma tali modifiche sono gratuite. In caso di modifiche che richiedono l’intervento di Swissmedic, il dispendio di tempo sostenuto viene fatturato.
Modulo Actors
• Aziende
Effettuare l’accesso con il proprio account AGOV-Login. Andare alla scheda “Registrazione di aziende” e cliccare sul pulsante nell’angolo in alto a destra “Registra una nuova azienda”. Cercare la propria azienda e confermare i dettagli dell’azienda. Una lettera con il codice di verifica sarà inviata all’indirizzo dell’azienda. Una volta inserito il codice di verifica, l’azienda risulterà registrata.
Attendere almeno una settimana dalla registrazione dell’azienda, quindi contattare il team dell’assistenza swissdamed tramite Assistenza (swissmedic.ch)
Contattate il team dell’assistenza swissdamed tramite Assistenza (swissmedic.ch) e fornite le seguenti informazioni: nome dell’azienda, nome, cognome e indirizzo e-mail della persona che fungerà da company admin. È inoltre richiesto un estratto del registro di commercio – oppure un’attestazione di domicilio, nel caso di una persona fisica.
- Se l’azienda è stata registrata tramite Zefix, la sincronizzazione dei dati è automatica. Per questo motivo è dapprima necessario aggiornare i dati in Zefix per poter poi vedere i nuovi dati in swissdamed.
- Se l’azienda è stata registrata manualmente o se si è rifiutata la sincronizzazione automatica con Zefix, è possibile modificare i dettagli dell’azienda sotto “I miei operator” nella scheda “Aziende registrate” cliccando sull’icona della matita. Per cambiamenti relativi alla ragione sociale, si prega di contattare il team dell’assistenza swissdamed tramite Assistenza (swissmedic.ch).
• Operatore
Una volta registrata e convalidata, l’azienda compare sotto “I miei operatori” nella scheda “Aziende registrate”. Cliccare sul pulsante "+" accanto all’azienda per creare la richiesta di un nuovo operatore.
La richiesta di registrazione inoltrata di un operatore si trova sotto “I miei operatori” nella scheda “Richieste di registrazione di operatori”.
Dopo che la richiesta di registrazione sarà stata approvata, verrà inviata un’e-mail di conferma contenente il rispettivo CHRN.
Sotto “I miei operatori” nella scheda “Operatori registrati”. I dati degli operatori evidenziati devono essere convalidati. Per farlo, aprire i dettagli della richiesta di registrazione dell’operatore (icona della matita sulla destra sotto “Azioni”) e verificarli; quindi, se necessario, aggiornarli e convalidarli.
Aprire i dati di registrazione degli operatori cliccando sull’icon della matita a destra sotto “Azione” nella scheda “Operatori registrati” nella sezione “I mie operatori” ed effettuare le modifiche desiderate.
Può significare che i dati dell’operatore sono stati modificati automaticamente dal sistema per la sincronizzazione con Zefix, oppure che l’operatore non è stato aggiornato per 365 o 720 giorni. Occorre quindi assicurarsi che i dati dell’operatore siano aggiornati e darne la rispettiva conferma.
In qualità di actor admin, aprire la vista dei dati di un operatore registrato e cliccare sul pulsante “Disattiva operatore” in alto a destra nel mandato. Nella finestra di pop-up, confermare che l’operatore verrà disattivato e non potrà essere riattivato.
Per la riattivazione, contattare il team di supporto di swissdamed tramite Supporto (swissmedic.ch).
La riattivazione può essere effettuata dopo l’esame a pagamento da parte di Swissmedic. La registrazione di un operatore economico può essere riattivata se il record del registro IDI collegato a Zefix ha lo stato “attivo” o “in liquidazione”.
Dopo la riattivazione dell’operatore economico (CHRN), esso passa allo stato “Azione necessaria”. I dati CHRN dell’operatore devono quindi essere convalidati e confermati entro 30 giorni.
Secondo dell'art. 4 cpv. 2 OEm-Swissmedic (RS 812.214.5) i diritti per la riattivazione della registrazione di un operatore economico sono addebitati su base temporale e materiale e fatturati separatamente.
No. Se un operatore è visibile in swissdamed sotto “Ricerca operatori”, è considerato ufficialmente registrato.
• Mandato
Per registrare un nuovo mandato bisogna aver effettuato il login in veste di actor admin; quindi, sotto “Operatori registrati”, selezionare il mandatario (AR) per il quale si desidera registrare un mandato. Aprire l’operatore e andare nella scheda del mandato (oppure cliccare sul pulsante Azione “Vai ai mandati” sulla destra accanto al mandatario nella panoramica “Operatori registrati”). Cliccare sul pulsante “Registra un nuovo mandato”.
Selezionare il mandatario (AR) per il quale si desidera aggiornare un mandato in “Operatori registrati”. Aprire i dati dell’operatore e quindi aprire il mandato che si desidera aggiornare (icona della matita sulla destra sotto “Azioni”).
In qualità di mandate admin, aprire la vista dei dati di un mandato registrato e cliccare sul pulsante “Disattiva mandato” in alto a destra nel mandato. Nella finestra di pop-up, confermare che il mandato verrà disattivato e non potrà essere riattivato.
I mandati già segnalati non sono stati importati in swissdamed a causa della qualità parzialmente insufficiente dei dati e delle informazioni differenti. Pertanto, i mandati già segnalati, così come quelli nuovi, devono essere registrati in swissdamed.
In relazione al modulo "Devices", i cosiddetti "Regulation Devices" (MDR e IVDR) potranno essere caricati su base volontaria come file XML nel formato EUDAMED a partire dal 2025. Tuttavia, in preparazione a ciò, è consigliabile registrare tempestivamente i mandati in swissdamed, poiché i prodotti saranno collegati direttamente ai mandati.
Se siete un "Company admin" e desiderate autorizzare un fabbricante estero a caricare dispositivi su un mandato specifico, dovete assegnare a tale utente il profilo utente di "UDI Editor". A tal fine, procedete come segue:
- Invitare l'utente all’azienda come "Company viewer".
- L'utente avrà inizialmente il profilo utente "Nessuno" a livello di attore. Questo deve essere cambiato in "Actor viewer".
- Successivamente, l'utente avrà il profilo utente "Nessuno" a livello di mandato. Questo deve essere cambiato in "Mandate viewer" e "UDI Editor".
Ora l'utente è autorizzato a caricare i dispositivi e a impostare lo stato di mercato. Tuttavia, non può modificare i dati relativi ad azienda, operatore o mandato. È importante notare che il profilo utente "UDI Editor" non può essere assegnato a livello di mandatario.
Ulteriori informazioni sono disponibili nella Guida per l'utente Operatori swissdamed sul sito web Assistenza swissdamed.
• Utente
Verifica tutte le tue cartelle e-mail. Se non riesci comunque a trovare l‘e-mail, ripeti il processo di onboarding.
Il company admin può invitare nuovi utenti nella propria azienda cliccando sul rispettivo pulsante nella colonna "Azione" sulla pagina della panoramica delle aziende. In tal modo si aprirà una vista in cui occorre inserire i dati personali e il ruolo nell’azienda (admin o viewer) che deve essere assegnato all’utente.
- Bisogna aver effettuato il login in veste di actor admin; nella scheda "Aziende registrate", cliccare sull’icona della matita nella colonna "Azione" a destra dell’azienda per passare alla scheda "Gestire gli utenti".
- In fondo alla riga c’è un pulsante che apre una finestra di pop-up con il nome e l’indirizzo e-mail dell’utente selezionato e il nuovo ruolo che gli può essere assegnato (admin se è viewer e viewer se è admin).
- Cliccare sul pulsante "Modifica autorizzazione".
• Login
- Se al momento del login appare una pagina di errore, cliccare nuovamente sul pulsante «Login» in alto a destra nel menu.
- Se il problema persiste, cancellare la cronologia del browser, chiudere la scheda Internet e riaprire swissdamed oppure contattare il team dell’assistenza swissdamed tramite Assistenza (swissmedic.ch)
Se avete registrato la vostra azienda in swissdamed e possedete anche un account per il portale eGov, e ricevete un messaggio di errore quando accedete a swissdamed, aprite un ticket IT (tramite Assistenza). Si assicuri di menzionare nel ticket che possedete un account di swissdamed e un account per il portale eGov (MLP / account eMessage). Questa informazione aiuterà il nostro team IT a risolvere il problema più velocemente.
ZUGLOGIN e #edaLogin non possono più essere utilizzati per accedere a swissdamed. Utilizzi invece il suo account AGOV. Se non dispone ancora di un account AGOV, ulteriori informazioni sono disponibili su www.agov.admin.ch.
Modulo UDI Devices
• Registrazione dei dispositivi
Gli UDI degli «Old Devices» non devono essere registrati in swissdamed. A prescindere da ciò, l’obbligo di notificare a Swissmedic incidenti gravi, azioni correttive di sicurezza o tendenze (vigilanza) relativi agli «Old Devices» rimane invariato.
Per certi dispositivi, l’obbligo di notifica viene sostituito dalla registrazione in swissdamed, mentre per altri l’obbligo di notifica rimane invariato.
L’obbligo di notifica di dispositivi («notificazione») viene sostituito dalla registrazione in swissdamed come segue:
1. Per i seguenti dispositivi medici, dal 1° luglio 2026, l’obbligo di registrazione dei dispositivi in swissdamed sostituirà l’obbligo di notifica (ai senis dell’art. 108 ODmed e dell’art. 17 cpv. 5 ODmed che entrerà in vigore il 1° luglio 2026):
- Dispositivi DEVIT Dmed. Tra cui:
- ai sensi dell’art. 1 cpv. 3 lett. c n. 2 ODmed: dispositivi fabbricati da derivati di tessuti o cellule di origine umana non vitali o resi non vitali;
- ai sensi dell’art. 1 cpv. 3 lett. d ODmed: dispositivi che, al momento dell’immissione in commercio o della messa in servizio, contengono come parte integrante tessuti o cellule non vitali di origine umana oppure i loro derivati con una funzione di supporto nell’ambito del dispositivo.
- Dispositivi medici di classe I, che sono notificati ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 lett. a ODmed (cioè dispositivi medici di classe I ai sensi dello Regolamento (UE) 2017/745 (EU-MDR) e dispositivi medici di classe I ai sensi della Direttiva 93/42/CEE, che secondo l’EU-MDR appartengono alla classe Ir, IIa, IIb o III.
- Sistemi o kit procedurali che sono notificati ai sensi dell’art. 108 cpv. 1 lett. a ODmed.
2. Per i seguenti dispositivi medico-diagnostici in vitro, dal 1° luglio 2026, l’obbligo di registrazione dei dispositivi in swissdamed sostituirà l’obbligo di notifica (ai sensi dell’art. 90 ODIV e dell’art. 16 cpv. 5 ODIV che entrerà in vigore il 1° luglio 2026):
- Dispositivi medico-diagnostici in vitro notificati ai sensi dell’art. 90 cpv. 1 ODIV
Per i seguenti dispositivi medici e dispositivi medico-diagnostici in vitro l’obbligo di notifica resta invariato anche dopo il 1° luglio 2026:
- Dispositivi medici riconfezionati o rietichettati ai sensi dell’art. 53 cpv. 4 e dell’art. 54 cpv. 4 ODmed
- Dispositivi medico-diagnostici in vitro riconfezionati e rietichettati ai sensi dell’art. 46 cpv. 4 e dell’art. 47 cpv. 4 ODIV in combinato disposto con l’art. 16 par. 3 e 4 EU-IVDR
- Dispositivi medici fabbricati e utilizzati in istituzioni sanitarie ai sensi dell’art. 18 ODmed
- Dispositivi medico-diagnostici in vitro fabbricati e utilizzati on istituzioni sanitarie ai sensi dell’art. 10 ODIV
- Dispositivi su misura ai sensi dell’art. 19 ODmed
- Dispositivi DEVIT ai sensi dell’art. 2a cpv. 2 LATer (notifica ai sensi dell’art. 103 cpv. 2 ODmed). Tra cui:
- tutti i dispositivi derivati da tessuti o cellule di origine umana devitalizzati, ad eccezione dei loro derivati;
- dispositivi che, al momento dell’immissione in commercio o della messa in servizio, contengono come parte integrante tessuti o cellule di origine umana non vitali o loro derivati con una funzione principale nell’ambito del dispositivo.
L'EMDN è l'unica nomenclatura utilizzata in swissdamed.
La panoramica dei codici della nomenclatura EMDN è disponibile qui: European Medical Device Nomenclature (EMDN)
I dati di prodotto possono essere caricati su swissdamed in un file XML che segue il formato “GET DEVICE” oppure “POST DEVICE” di EUDAMED.
In swissdamed, per i caricamenti manuali XML è richiesta una corrispondenza 1:1 tra Basic UDI-DI e UDI-DI. È possibile caricare un massimo di 300 coppie Basic UDI-DI / UDI-DI nello stesso file XML.
I seguenti tipi di file XML possono essere caricati in swissdamed:
- File XML Device GET scaricati da EUDAMED
- File XML Device POST
Il rapporto 1:1 si applica in swissdamed alle transazioni Machine-to-Machine, come descritto nella specifica dell’API M2M.
I dati devono essere caricati su swissdamed dagli operatori economici responsabili. Attualmente non esiste alcun collegamento tra swissdamed ed EUDAMED. Swissmedic non può quindi né importare né sincronizzare i dati da EUDAMED in swissdamed.
In swissdamed vengono accettati gli UDI assegnati dai seguenti organismi di rilascio:
- GS1 AISBL
- Health Industry Business Communications Council (HIBCC)
- ICCBBA (International Council for Commonality in Blood Banking Automation)
- Informationsstelle für Arzneispezialitäten – IFA GmbH
Sistemi e kit procedurali che secondo l’art. 11 cpv. 3ODmed) e l’art. 22 par. 4 MDR UE sono considerati dispositivi a sé stanti e per i quali è quindi necessario adempiere agli obblighi del fabbricante secondo gli articoli 46-50 ODmed, vanno registrati con il tipo di operatore «fabbricante (MF)» o il suo mandatario.
A differenza degli altri sistemi e kit procedurali, gli SPP che sono considerati dispositivi a sé stanti non possono essere registrati con la tipo di operatore «La persona che assembla sistemi e kit procedurali (PR)».
Per ulteriori informazioni, consultare: Scheda informativa sistemi e kit procedurali.
Sì. Durante la registrazione di dispositivi medici in swissdamed che dispongono di istruzioni per l'uso in forma elettronica, deve essere indicato l’indirizzo Internet presso il quale è possibile consultare le istruzioni per l’uso elettroniche.
La Svizzera adottata i requisiti del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1234 della Commissione europea, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/2226 per quanto riguarda i dispositivi medici per i quali le istruzioni per l'uso possono essere fornite in forma elettronica. Questi regolamenti di esecuzione della Commissione europea si applicano direttamente anche in Svizzera, senza ulteriori adeguamenti dell’ODmed.
- Ai sensi dell’art. 17 ODmed e dell’allegato VI, parte C, cpv. 6.6 dell’MDR ((UE) 2017/745), i seguenti dispositivi fortemente individualizzati necessitano di un Master UDI-DI:
- lenti a contatto
- lenti a contatto standard (lenti a contatto morbide, lenti a contatto rigide gas permeabili (RGP))
- lenti a contatto fabbricate su ordinazione (lenti a contatto morbide, lenti a contatto rigide gas permeabili (RGP))
- montature per occhiali
- lenti per occhiali
- occhiali da lettura premontati
- Le lenti a contatto, le lenti a contatto standard e le lenti a contatto fabbricate su ordinazione devono essere registrate in swissdamed con il Master UDI-DI a partire dal 9 novembre 2026.
- Le montature per occhiali, le lenti per occhiali e gli occhiali da lettura premontati devono essere registrati in swissdamed con il Master UDI-DI a partire dal 1° novembre 2028.
- I dispositivi che necessitano di un Master UDI-DI possono essere caricati su swissdamed dai fabbricanti svizzeri (MF), dai mandatari (AR) e dai fabbricanti esteri con mandato (MT). Per il caricamento è necessario disporre del ruolo di UDI Editor.
In swissdamed sono memorizzati tutti i dati contenuti nel Data Dictionary, anche se in parte non sono visualizzati, ad eccezione dei seguenti elementi EUDAMED XSD:
- voci in lingue diverse da DE/IT/FR/EN/ANY/<without language>
- BasicUdi.CertificateLinks
- BasicUdi.lastUpdated in EUDAMED
- BasicUdi.clinicalInvestigationLinksd
- BasicUdi.arcomments
- BasicUdi.ArActorCode
- UdiDi.marketInfos in EUDAMED
No, swissdamed cancella subito gli XML che sono stati caricati correttamente. Gli XML che non possono essere caricati correttamente o che causano un messaggio di errore vengono eliminati automaticamente dopo 14 giorni.
Gli UDI-DI con lo stato «bozza» vengono eliminati automaticamente dopo 30 giorni, a meno che l’utente non abbia precedentemente assegnato loro un altro stato.
Dall’agosto 2025 è possibile registrare a titolo facoltativo dispositivi, sistemi e kit procedurali. Si possono registrare dispositivi secondo il diritto vigente (ODmed e ODIV) e secondo il diritto anteriore («dispositivi Legacy» ai sensi dell’art. 101 ODmed o dell’art. 82 ODIV).
- A partire dal 1° luglio 2026 l’obbligo di registrazione entra in vigore e vale sia per i dispositivi sia per i sistemi e i kit procedurali che sono immessi in commercio in Svizzera. La registrazione deve essere effettuata entro e non oltre il 31 dicembre 2026 (periodo transitorio).
- A partire dal 1° luglio 2026 si applica invece un obbligo di registrazione immediato, senza periodo transitorio per i dispositivi sia per i sistemi e i kit procedurali (Vigilance) per i quali deve essere effettuata una notifica a Swissmedic a seguito un incidente grave, un’azione correttiva di sicurezza sul campo o una tendenza.
I fabbricanti svizzeri di dispositivi e DIV (inclusi i fabbricanti di sistemi e kit procedurali) nonché i mandatari dei fabbricanti esteri possono registrare gli UDI in swissdamed. La condizione è che siano registrati come operatori in swissdamed.
L’obbligo di registrazione vale per dispositivi, sistemi e kit procedurali conformi al diritto vigente (ODMed, inclusi i gruppi di prodotti senza destinazione medica ai sensi dell’allegato 1 ODmed, ODIV) nonché per i dispositivi secondo il diritto anteriore («Legacy») ai sensi dell’art. 101 ODMed o dell’art. 82 ODmed, dei quali, al momento dell’entrata in vigore dell’obbligo di registrazione il 1° luglio 2026, saranno immesse in commercio ulteriori unità di vendita.
I dispositivi, i sistemi o i kit procedurali che vengono immessi in commercio dopo l’entrata in vigore dell’obbligo di registrazione il 1° luglio 2026:
- devono essere registrati in swissdamed prima dell’immissione in commercio
- tuttavia, la registrazione deve essere effettuata entro il 31 dicembre 2026 (periodo transitorio).
Sì. I dispositivi, i sistemi e i kit procedurali che sono stati immessi in commercio prima dell’entrata in vigore dell’obbligo di registrazione il 1° luglio 2026 e dei quali ulteriori unità di vendita vengono immesse in commercio dopo il 1° luglio 2026, devono essere registrati in swissdamed entro il 31 dicembre 2026
I dispositivi sono registrati in swissdamed in conformità alle disposizioni dell’art. 17 cpv. 5 ODmed e dell’art. 16 cpv. 5 ODIV (RU 2024 742 - Ordinanza relativa ai dispositivi medico-diagnostici... | Fedlex) che entreranno in vigore il 1° luglio 2026.
Dal 1° luglio 2026 i dispositivi, i sistemi e i kit procedurali, per i quali viene effettuata una notifica a Swissmedic a seguito un incidente grave, un’azione correttiva di sicurezza sul campo o una tendenza (Vigilance), devono essere registrati immediatamente in swissdamed.
Ciò vale per tutti i dispositivi immessi in commercio dal 26 maggio 2021 (per DIV dal 26 maggio 2022) e per i dispositivi che, ai sensi dell’art. 22a della vODmed (ODmed del 17 ottobre 2001), sono stati immessi in commercio dal 26 maggio 2017 in poi.
Per le lenti a contatto che necessitano di un Master UDI-DI a partire dal 9 novembre 2026, tale data vale anche per l’obbligo di registrazione in swissdamed. Occorre effettuare la registrazione entro e non oltre il 31 dicembre 2026.
Per le lenti per occhiali, le montature per occhiali e gli occhiali da lettura premontati, l’obbligo di un Master UDI-DI e quindi anche l’obbligo di registrazione in swissdamed entreranno in vigore il 1°novembre 2028, per cui la registrazione dovrà essere effettuata entro il 31 dicembre 2028.
I dispositivi secondo il diritto anteriore che necessiterebbero di un Master UDI-DI non possono essere caricati in swissdamed. I casi di vigilanza relativi a tali dispositivi devono essere notificati a Swissmedic con il rapporto di vigilanza (MIR), senza previa registrazione del dispositivo in swissdamed. I dispositivi ai sensi del diritto vigente ai quali non è ancora stata assegnata alcun Master UDI-DI non possono essere registrati in swissdamed. La registrazione avviene soltanto dopo l’assegnazione della Master UDI-DI.
Tutti i dati dei dispositivi registrati in swissdamed sono accessibili al pubblico.
Gli importatori non registrano i dispositivi in swissdamed. Ai sensi dell’art. 53 cpv. 4 ODmed, in combinato disposto con l’art. 13 par. 4 UE-MDR, e ai sensi dell’art. 46 cpv. 4 ODIV, in combinato disposto con l’art. 13 par. 4 UE-IVDR, essi sono obbligati a integrare i propri dati quando immettono in commercio un dispositivo registrato. Ciò avviene mediante un collegamento del proprio numero CHRN (CHRN-IM-2xxxxxxx) ai dati pertinenti in swissdamed. La funzione di collegamento per gli importatori non è ancora disponibile. Swissmedic comunicherà a suo tempo l’introduzione e l’applicazione obbligatoria della funzione di collegamento.
L’immissione in commercio corrisponde alla prima messa a disposizione sul mercato (art. 4 cpv. 1 lett. b ODmed). Il concetto di messa a disposizione si riferisce a ogni singolo dispositivo[1].
Se, alla data di entrata in vigore dell’obbligo di registrazione del dispositivo o successivamente a tale data, viene immessa in commercio una singola unità di vendita di un dispositivo, un sistema o un kit procedurale regolamentato e provvisto da un determinato UDI-DI, il dispositivo deve essere registrato nel modulo UDI di swissdamed prima che tale unità di vendita sia immessa in commercio.
Se vengono immesse in commercio ulteriori singole unità di vendita con lo stesso UDI-DI, non è necessario effettuare un’ulteriore registrazione in swissdamed. L’UDI-DI è già registrato.
[1] Guida blu all’attuazione della normativa UE sui prodotti, 2022, Gazzetta ufficiale dell’UE 2022/C247/01, punto 2.2, pagina 19
• Playground
Le aziende non registrate nel sistema produttivo di swissdamed ma interessate a utilizzare il playground, sono invitate a mettersi in contatto con un’azienda già registrata, che può configurare utenti specifici con accesso esclusivo al playground, come descritto nel documento:
Dopo ogni release sussiste la possibilità di inviare feedback sulle nuove funzionalità entro quattro settimane. Si prega di inviare il proprio feedback direttamente al nostro team di supporto tramite il modulo di contatto sulla nostra pagina di assistenza.
Il nostro team di supporto è a disposizione per rispondere a eventuali domande tecniche o fornire assistenza nell’utilizzo del playground. Si prega di utilizzare esclusivamente il modulo di contatto sulla nostra pagina di assistenza.
• Machine-to-Machine
Sì. Per garantire la corretta implementazione della funzionalità M2M, è necessario seguire il processo di onboarding descritto nella documentazione della REST API M2M.
I fornitori di terze parti M2M che necessitano di un account per accedere all’ambiente playground possono richiederlo aprendo un ticket sul sito web di Swissmedic nella sezione Assistenza.
Nell’ambiente produttivo di swissdamed, i fornitori di terze parti M2M devono essere onboardet tramite i respettivi attori o mandati per i quali trasmettono i dati a swissdamed.
L’autenticazione avviene tramite il OAuth2 Client Credentials Flow, come descritto in Machine-to-Machine Rest API documentation. Ogni attore/mandato deve ottenere una client-ID e una propia client-secret.
La client-ID e il client-secret possono essere utilizzati per ottenere un token di accesso OAuth2, anch’esso specifico per un attore o un mandato. Il periodo di validità del token viene indicato al momento dell’ottenimento. Dopo la scadenza, è possibile ottenere un nuovo token utilizzando la client-ID e il client-secret.
Per i mandati, la scheda M2M si trova seguendo questi passaggi:
- Andare a “I miei operatori” > “Operatori registrati”
- Cliccare sul mandatario (AR) del mandato per aprire la sezione “Dati dell’operatore”
- Nei “Dati dell’operatore” dell’AR, aprire la scheda “Mandati” e selezionare il mandato; questo apre la sezione “Dati del mandato”, dove si trova la scheda “M2M”.
No, la CHRN non deve essere inclusa nel payload. Ogni operatore o mandato è identificato tramite la propria client-ID, client-secret e token. Il campo mfActorCode nell’API è previsto per indicare lo SRN EUDAMED, se disponibile. Se non è disponibile uno SRN EUDAMED, può essere indicato il valore “NA”.
Tutti i payload dell’API M2M utilizzano il formato JSON.
No. L’API M2M supporta un solo una Basic UDI-DI e un solo UDI-DI per richiesta POST (inclusi tutti i Package UDI-DI associati).
Sì. L’API è progettata per la trasmissione di set di dati completi, sia per la prima trasmissione sia per gli aggiornamenti successivi. swissdamed non supporta la creazione separata di Basic UDI-DI né aggiornamenti parziali dei UDI-DI.
No. L’API swissdamed non supporta webhooks né callback. I mittenti devono chiamare l’API di stato per ottenere lo stato del caricamento.
Lo stato del mercato non può essere indicato in una richiesta Submit UdiDi (endpoint 1 in Machine-to-Machine Rest API documentation). Viene impostato o aggiornato tramite una richiesta POST separata, descritta come endpoint 3 in Machine-to-Machine Rest API documentation.
swissdamed non mantiene versioni esplicite come EUDAMED. Per Basic UDI-DI, UDI-DI e Package UDI-DI viene mostrata una data dell “Ultimo aggiornamento”. Le richieste POST aggiornano i dati solo se sono presenti modifiche; l’invio di un payload identico non aggiorna i timestamp.
Sì. Il playground rimarrà online e disponibile per i test di change management. Le nuove versioni dell’API M2M con modifiche sostanziali saranno distribuite prima nel playground per i test, prima del rilascio nell’ ambiente produttivo. Le modifiche non sostanziali saranno rilasciato direttamente nell’ ambiente produttivo.