Registrazione dei dispositivi

I fabbricanti svizzeri, le persone che assemblano sistemi e kit procedurali, nonché i mandatari devono registrare i propri dispositivi, rispettivamente, i mandatari i prodotti del loro mandato , nonché i sistemi e kit procedurali nel modulo UDI Devices di swissdamed*.   

Per ragioni di equivalenza con il quadro giuridico europeo, Swissmedic si è ispirata a EUDAMED, nella concezione di swissdamed. Gli operatori economici possono riutilizzare per swissdamed la maggior parte dei dati relativi ai dispositivi già predisposti per EUDAMED.

Data Elements

Non esiste alcuna interfaccia tra swissdamed ed EUDAMED. Di conseguenza, Swissmedic non può né importare né sincronizzare i dati da EUDAMED. I fabbricanti svizzeri, le persone che assemblano sistemi e kit procedurali, nonché i mandatari devono caricare attivamente i dati dei dispositivi su swissdamed. A questo scopo, attualmente si utilizza un file XML nel formato «GET DEVICE» o «POST DEVICE» di EUDAMED. In futuro, saranno disponibili ulteriori metodi di caricamento, come ad esempio la tecnologia Machine-to-Machine.

Nel sistema giuridico svizzero, la scadenza per l’obbligo di registrazione dei dispositivi medici è stabilita nell’art. 17 cpv. 5 ODmed e nell’art. 16 cpv. 5 ODIV (RU 2024 742 – Ordinanza sui dispositivi medico-diagnostici in vitro | Fedlex). Swissmedic è a conoscenza dell’ulteriore rinvio dell’applicabilità dell’obbligo di registrazione dei dispositivi nell’UE e segue attentamente lo sviluppo delle relative scadenze.


*La presente scheda informativa descrive gli obblighi e le disposizioni transitorie per gli operatori economici con sede in Svizzera e per i dispositivi messi a disposizione sul mercato svizzero.

In base al trattato doganale1 tra la Svizzera e il Liechtenstein, le espressioni «con sede in Svizzera» e «sul mercato svizzero» si riferiscono al mercato comune Svizzera/Liechtenstein (unione doganale) qualora i dispositivi vengano immessi in commercio ai sensi dell’ODmed/ODIV2.

1 Trattato di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514).

2 In base all’accordo SEE e al trattato doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, nel Liechtenstein sono applicabili parallelamente due sistemi giuridici relativi ai dispositivi medici. I dispositivi medici possono essere immessi in commercio ai sensi dell’MDR/IVDR oppure dell’ODmed/ODIV. Il mercato comune Svizzera/Liechtenstein si riferisce solamente all’immissione in commercio ai sensi dell’ODmed/ODIV. Un’immissione in commercio in Svizzera esclusivamente ai sensi dell’MDR/IVDR non è contemplata.