Registrazione dei dispositivi

I fabbricanti svizzeri, le persone che assemblano sistemi e kit procedurali, nonché i mandatari devono registrare i propri dispositivi, rispettivamente, i mandatari i prodotti del loro mandato , nonché i sistemi e kit procedurali nel modulo UDI Devices di swissdamed*.   

Per ragioni di equivalenza con il quadro giuridico europeo, Swissmedic si è ispirata a EUDAMED, nella concezione di swissdamed. Gli operatori economici possono riutilizzare per swissdamed la maggior parte dei dati relativi ai dispositivi già predisposti per EUDAMED.

Data Elements

Non esiste alcuna interfaccia tra swissdamed ed EUDAMED. Di conseguenza, Swissmedic non può né importare né sincronizzare i dati da EUDAMED. I fabbricanti svizzeri, le persone che assemblano sistemi e kit procedurali, nonché i mandatari devono caricare attivamente i dati dei dispositivi su swissdamed. Entro la fine di giugno 2026, i seguenti metodi di registrazione saranno introdotti gradualmente nell’ambiente di produzione. Sul Playground saranno disponibili già in anticipo.

  • Online editor: inserimento manuale dei dati tramite un’interfaccia utente 
  • Upload di XML: caricamento di un file XML nel formato EUDAMED “GET DEVICE” o “POST DEVICE” 
  • Machine to Machine: scambio diretto di dati in formato JSON tramite un’interfaccia API REST. 

Il metodo di registrazione che un operatore dovrebbe utilizzare dipende dall’esperienza esistente nella registrazione dei dispositivi medici in EUDAMED. L’uso della modalità M2M è consigliato solo in presenza di solide competenze informatiche oppure in caso di collaborazione con un fornitore esperto che possieda tali competenze. Se i dispositivi medici sono già registrati in EUDAMED, il download del file XML e il relativo upload in swissdamed potrebbero rappresentare il metodo preferibile. Ai fabbricanti che non dispongono di alcuna esperienza in questo ambito e che non hanno un ampio portafoglio di dispositivi si consiglia l’uso dell’editor online per registrare i propri dispositivi medici in swissdamed. 

 Le funzionalità già disponibili sono indicate qui:

Termine per la registrazione dei dispositivi in swissdamed

Con la pubblicazione della decisione del 27 novembre 2025 (decisione (UE) 2025/2371 della Commissione del 26 novembre 2025, GU L, 2025/2371, 27.11.2025) la Commissione europea ha confermato che i moduli «Registrazione degli attori», «UDI/Registrazione dei dispositivi», «Organismi notificati e certificati» e «Sorveglianza del mercato» della banca dati EUDAMED sono operativi e soddisfano le specifiche funzionali.

Di conseguenza, a partire dal 28 maggio 2026 sarà obbligatorio registrare in EUDAMED gli operatori economici dell’UE (fabbricanti, importatori, mandatari), nonché i sistemi e i kit procedurali immessi in commercio nell’UE. Nell’insieme è previsto un termine transitorio fino al 27 novembre 2026.

In Svizzera la registrazione degli operatori economici è obbligatoria già dal 26 novembre 2021 e dall’agosto 2024 avviene in swissdamed.

La registrazione in swissdamed di dispositivi, sistemi e kit procedurali sarà obbligatoria dal 1° luglio 2026, con un termine transitorio fino al 31 dicembre 2026 (modifica dell’ordinanza del 20 novembre 2024 relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, RU 2024 742).

L’obbligo di registrazione dei dispositivi in swissdamed entra quindi in vigore in Svizzera circa un mese dopo rispetto all’UE. Si prega di tener conto di questa scadenza e di pianificare di conseguenza la registrazione dei dispositivi nonché dei sistemi e kit procedurali.

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*La presente scheda informativa descrive gli obblighi e le disposizioni transitorie per gli operatori economici con sede in Svizzera e per i dispositivi messi a disposizione sul mercato svizzero.

In base al trattato doganale1 tra la Svizzera e il Liechtenstein, le espressioni «con sede in Svizzera» e «sul mercato svizzero» si riferiscono al mercato comune Svizzera/Liechtenstein (unione doganale) qualora i dispositivi vengano immessi in commercio ai sensi dell’ODmed/ODIV2.

1 Trattato di unione doganale conchiuso tra la Confederazione Svizzera e il Principato del Liechtenstein (RS 0.631.112.514).

2 In base all’accordo SEE e al trattato doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, nel Liechtenstein sono applicabili parallelamente due sistemi giuridici relativi ai dispositivi medici. I dispositivi medici possono essere immessi in commercio ai sensi dell’MDR/IVDR oppure dell’ODmed/ODIV. Il mercato comune Svizzera/Liechtenstein si riferisce solamente all’immissione in commercio ai sensi dell’ODmed/ODIV. Un’immissione in commercio in Svizzera esclusivamente ai sensi dell’MDR/IVDR non è contemplata.