Atti giuridici dell’UE applicabili

Gli atti giuridici dell’UE possono trovare diverse modalità di applicazione in Svizzera.

Dopo l’adozione da parte del DFI:

il Dipartimento federale dell’interno (DFI) può adeguare gli allegati 1-3 e 5-6 dell’ODmed agli sviluppi internazionali o tecnici, p. es. in relazione alla classificazione di cui all’art. 15 ODmed, inserendo i corrispondenti atti di esecuzione nell’allegato 5a ODmed.

Mediante pubblicazione nel Foglio federale:

le specifiche comuni acquisiscono validità giuridica in Svizzera solo dopo la designazione da parte di Swissmedic e la pubblicazione nel Foglio federale. – cfr. anche 

Applicazione diretta per aspetti di carattere tecnico/amministrativo:

L’art. 82 cpv. 3 della legge federale sui medicamenti e i dispositivi medici (LATer; RS 812.21) consente al Consiglio federale di dichiarare applicabile alla Svizzera il futuro diritto esecutivo (i cosiddetti atti delegati nonché atti di esecuzione) della Commissione europea, concernente il regolamento (EU) 2017/745 relativo ai dispositivi medici (UE-MDR) e il regolamento (UE) 2017/746 relativo ai dispositivi medico-diagnostici in vitro, nella versione vincolante per gli Stati membri dell’UE.

Nel settore dei dispositivi medici (incl. dispositivi medico-diagnostici in vitro), il Consiglio federale può dichiarare direttamente applicabili solo gli atti delegati e gli atti di esecuzione della Commissione europea che riguardano dettagli tecnici o amministrativi, la cui regolamentazione è aggiornata costantemente e di regola a breve termine.

Nell’allegato 4 dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici (Odmed; RS 812.213) e nell’allegato 3 dell’ordinanza relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro (ODIV; RS 812.219), il Consiglio federale ha dichiarato direttamente applicabili alla Svizzera i seguenti atti della Commissione europea. Non appena saranno disponibili, saranno collegati direttamente a questa pagina tramite link.

Gli atti di esecuzione sono disponibili al link seguente: