Atti giuridici, norme armonizzate e specifiche comuni dell’UE applicabili

Gli atti giuridici dell’UE possono trovare diverse modalità di applicazione in Svizzera.

Pubblicazione nel Foglio federale:

Le specifiche comuni e le norme armonizzate acquisiscono validità giuridica in Svizzera solo dopo che sono state designate da Swissmedic e i loro riferimenti sono pubblicati nel Foglio federale – cfr. anche Norme e specifiche comuni.

Adozione da parte del Dipartimento federale dell’interno (DFI):

il DFI può adeguare gli allegati 1-3 e 5-6 dell’ODmed (art. 93 ODmed) e gli allegati 1, 2 e 4 ODIV (art. 74 ODIV) agli sviluppi internazionali o tecnici, p. es. in relazione alla classificazione di cui all’art. 15 ODmed, inserendo i corrispondenti atti di esecuzione nell’allegato 5a ODmed.

Link a Fedlex per ODmed (812.213) e ODIV (812.219)

Dichiarazione del Consiglio federale (per gli atti legislativi a carattere normativo):

L’allegato 4 ODmed e l’allegato 3 ODIV elencano le disposizioni della Commissione europea in base alle quali possono essere adottati atti delegati e di esecuzione; tali atti, nella versione vincolante per gli Stati membri dell’UE, possono essere dichiarati applicabili alla Svizzera ai sensi dell’art. 82 cpv. 3 della legge sugli agenti terapeutici (LATer; SR 812.21). Il Consiglio federale può dichiarare applicabili alla Svizzera i futuri atti di esecuzione e atti delegati ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 sui dispositivi medici (UE-MDR) e del Regolamento (UE) 2017/746 sui dispositivi medico-diagnostici in vitro (UE-IVDR). Pertanto, è necessario aggiornare gli allegati solo in caso di modifica dei regolamenti UE pertinenti.

Informazioni sull’applicazione diretta degli atti tecnici o amministrativi

Gli atti di esecuzione e gli atti delegati della Commissione europea, dichiarati direttamente applicabili dal Consiglio federale, vertono su dettagli tecnici o amministrativi che sono oggetto di una regolamentazione continua e di modifiche frequenti con breve preavviso. Attraverso questo meccanismo, sedici disposizioni relative agli atti delegati e una disposizione relativa agli atti di esecuzione citate nell’ODmed e nell’ODIV possono quindi essere applicate direttamente alla Svizzera.

Swissmedic pubblica tali atti sul proprio sito web in conformità con l’art. 94 ODmed e l’art. 75 ODIV.

È possibile accedere agli atti delegati della Commissione europea tramite i seguenti link:


Atti non legislativi

Per contro, gli atti di esecuzione che non hanno carattere legislativo sono considerati nel contesto dell’applicazione (art. 95 cpv. 1 ODmed e art. 76 ODIV).

Gli atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea sono accessibili ai seguenti link:

I regolamenti (UE) 207/2012 e 722/2012, adottati ai sensi della direttiva MDD, continuano ad applicarsi nelle versioni elencate nell’allegato 3 ODmed, ai sensi dell’art. 95 cpv. 2 ODmed, fino a quando non saranno abrogati da atti di esecuzione adottati dalla Commissione europea sulla base dell’UE-MDR.

Regolamento (UE)

Status giuridico

207/2012

Abrogato dai Regolamenti (UE) 2021/2226 e 2025/1234 (16 luglio 2025)

(Cfr.: Attuazione del Regolamento di esecuzione dell’UE sulle istruzioni per l’uso in forma elettronica in Svizzera)

722/2012

In vigore