Per l’esecuzione di atti amministrativi nell’ambito delle sue attività di vigilanza, Swissmedic richiede emolumenti che vengono calcolati sulla base degli importi forfettari ai sensi degli allegati 1 e 2 dell’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici sui suoi emolumenti (OEm-Swissmedic; RS 812.214.5) o sulla base dell’onore sostenuto (art. 4 cpv. 1 OEm-Swissmedic). Un eventuale onere supplementare viene inoltre addebitato ai sensi dell’articolo 5 OEm-Swissmedic. La persona tenuta al pagamento dell’emolumento è quella che ha dato luogo all’atto amministrativo (art. 3 cpv. 1 OEm-Swissmedic).
Importi fissi ai sensi degli allegati 1 e 2:
- autorizzazioni d’esercizio
- importazione o esportazione di sostanze controllate
Emolumenti secondo l’onere:
- contabilità annuale
- No-Objection Certificate (NOC)
- autorizzazioni alla singola coltivazione
- tutti gli altri (p.es. meeting aziendali, richieste)
Ai sensi dell’art. 4 cpv. 2 OEm-Swissmedic, a partire dal 1° luglio 2026 la tariffa per gli emolumenti secondo l’onere ammonta a CHF 270.00/ora.