Omologazione semplificata con indicazione

I medicamenti asiatici con indicazione possono essere omologati con procedura semplificata ai sensi dei requisiti dell’art. 29 OMCF[1].

La procedura semplificata consente, al posto di condurre studi per conto proprio, di fornire le prove necessarie con una documentazione prevalentemente bibliografica:

  • Per le prove dei dati caratteristici dedotti in maniera tradizionale, come la scelta delle sostanze e dei preparati a base di esse, la composizione, la forma farmaceutica, le indicazioni terapeutiche e le posologie raccomandate che devono corrispondere alle teorie del rispettivo indirizzo terapeutico asiatico, si può fare riferimento alla letteratura scientifica pubblicata, come farmacopee, libri specialistici o articoli pubblicati su riviste specializzate dell’indirizzo terapeutico corrispondente.
  • La forza probatoria di queste prove empiriche dipende dalla qualità, dall’entità e dall’applicabilità del materiale e dalla coerenza delle affermazioni che ne sono fatte derivare. In relazione a ciò, devono essere giustificati e documentati in particolare gli aspetti relativi alla sicurezza, alla non nocività e alla tolleranza secondo lo stato attuale della scienza e della tecnica.
  • Come materiale conoscitivo supplementare si può fare riferimento alla lista delle sostanze tradizionali asiatiche documentate (lista STA, allegato 10 OMCF) o alla lista opere di riferimento (allegato 9 OMCF).

Per quanto concerne la qualità e la sicurezza delle materie prime vegetali devono essere presentati i documenti menzionati nel capitolo 2 OMCF per medicamenti fitoterapeutici. Per le materie prime di origine minerale o animale, i requisiti sono disciplinati, se applicabili, dagli artt. 17 e 18 OMCF.

 

[1] Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata e la procedura di notifica dei medicamenti complementari e fitoterapeutici (RS 812.212.24)

Caratteristiche principali di un medicamento asiatico con indicazione:

  • Sostanze e preparati a base di esse, composizione, forma farmaceutica, indicazioni terapeutiche e posologia raccomandata secondo le teorie del rispettivo indirizzo terapeutico asiatico
  • Testo dell’indicazione definito in base all’indirizzo terapeutico: «Secondo il principio terapeutico della medicina cinese, o ayurvedica o tibetana, ... può essere usato in caso di…»
  • Informazione destinata ai pazienti conformemente ai requisiti dell’allegato 5.2 OOMed[1] per medicamenti omeopatici e antroposofici
  • In casi giustificati, possibilità di rinunciare all’informazione professionale
  • Caratterizzazione del medicamento nell’informazione sul medicamento e sulle confezioni come «medicamento cinese» o «medicamento ayurvedico» o «medicamento tibetano»
  • Per la designazione del medicamento: disposizioni generali in vigore

[2] Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti (RS 812.212.22)

Ultima modifica 29.06.2022

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