Collaborazione bilaterale con autorità partner

La collaborazione bilaterale con autorità partner può erigersi su diverse basi. Da un lato, in virtù dell’articolo 82a della legge sugli agenti terapeutici (LATer), il Consiglio federale può concludere accordi internazionali sulla comunicazione di dati confidenziali ad autorità estere, sempre che l’esecuzione della legge lo esiga. Dall’altro lato, sono soprattutto i dispositivi medici, le certificazioni del rispetto della Buona prassi di fabbricazione (BPF) per medicamenti e il reciproco riconoscimento delle esigenze sulla Buona prassi di laboratorio (BPL) ad essere oggetto di accordi sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità, i cosiddetti Mutual Recognition Agreement (MRA). Questi vasti strumenti di grande importanza per la politica commerciale permettono di eliminare gli ostacoli tecnici al commercio in settori regolati a livello statale e comprendono numerosi meccanismi che disciplinano e facilitano la collaborazione.