(revisione ottobre 2026)
Nella disposizione di omologazione di un medicamento biosimilare Swissmedic indica che, in conformità con le disposizioni legislative applicabili sugli agenti terapeutici e, in particolare, ai sensi delle disposizioni della OOMed, le parti della documentazione che si riferiscono al medicamento di riferimento devono essere adattate immediatamente in caso di modifiche allo stesso.
Il titolare dell’omologazione del medicamento biosimilare deve quindi tenere traccia soprattutto delle modifiche apportate nelle rubriche rilevanti per la sicurezza dei testi informativi (per l’informazione professionale: controindicazioni, avvertenze e misure precauzionali, interazioni ed effetti indesiderati) del medicamento di riferimento svizzero e, se applicabile al medicamento biosimilare, presentare una corrispondente domanda di modifica dei testi di quest’ultimo. Se il titolare dell’omologazione del medicamento biosimilare decide di non presentare domanda di modifica, questo dovrà fornire per iscritto a Swissmedic le motivazioni di tale scelta immediatamente e spontaneamente (cfr. Guida complementare Omologazione Biosimilari, punto 5.7).