Adattamento della guida complementare Omologazione temporanea per medicamenti per uso umano HMV4

Procedura semplificata per l’omologazione temporanea «d’ufficio»

01.01.2022

Se durante la valutazione di una domanda di omologazione Swissmedic giunge alla conclusione che i dati disponibili non sono sufficienti per un’omologazione ordinaria, ha la possibilità di rilasciare un’omologazione temporanea «d’ufficio» a condizione che i criteri ai sensi dell’art. 18 OOSM siano soddisfatti.

Il passaggio all’omologazione temporanea può avvenire ora in un’unica fase. A tale scopo Swissmedic emette una decisione preliminare di rigetto dell’omologazione ordinaria con l’approvazione parziale dell’omologazione temporanea. In risposta alla decisione preliminare, il richiedente comunica se è favorevole o contrario all’omologazione temporanea «d’ufficio» e presenta una presa di posizione in merito insieme ai documenti mancanti.

La descrizione dettagliata di questa procedura semplificata si trova al capitolo 7 della guida complementare Omologazione temporanea per medicamenti per uso umano HMV4.

La guida complementare modificata entra in vigore il 1° gennaio 2022.