OOMed, OOSM: aggiornamento degli allegati

Aggiornamento degli allegati OOMed e OOMSM

01.07.2026

Nei mesi scorsi sono state riesaminate le seguenti liste finora pubblicate da Swissmedic:

  • Allegati 3a e 7 dell’ordinanza per l’omologazione di medicamenti (OOMed[1]) e
  • Allegato 3 dell’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM[2])

Alla luce dello stato attuale della scienza e della tecnica e sulla base delle notifiche raccolte, tali liste sono state rielaborate ed adattate in conformità con i requisiti e le disposizioni di legge.

Al termine della consultazione di esperte ed esperti e degli uffici preposti, nella riunione del 17 aprile 2026 il Consiglio dell’Istituto di Swissmedic ha deliberato la modifica degli allegati OOMed e OOSM con validità dal 1° luglio 2026.

La modifica interessa i seguenti allegati:

  • Allegato 3a OOMed Sostanze ausiliarie farmaceutiche di particolare interesse,
  • Allegato 7a OOMed Lista delle modifiche dei medicamenti veterinari secondo gli articoli 25a e 25b OM, e
  • Allegato 3 OOSM Medicamenti e gruppi di medicamenti con procedimento di fabbricazione soggetto a omologazione.

Sulla base della revisione dell’allegato 7a dell’ OOmed (elenco delle modifiche concernenti i medicamenti veterinari secondo gli articoli 25a e 25b dell’OM), è stato adeguato il formulario Modifiche TAM.

 

[1] RS 812.212.22 – Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 9 novembre 2001 concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti OOMed (admin.ch)

[2] RS 812.212.23 – Ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici del 22 giugno 2006 concernente l’omologazione semplificata di medicamenti e l’omologazione di medicamenti con procedura di notifica (OOSM) (admin.ch)