Domande e risposte sui requisiti di imballaggio e labelling dei medicamenti ai fini della prevenzione e il contrasto della malattia Covid-19

Campo di applicazione
Ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 ordinanza 3 Covid-19 (RS 818.101.24), nel quadro dell’esame delle domande di omologazione, sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicamenti, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici. Le domande e risposte seguenti si basano su tale regolamentazione dell’ordinanza 3 Covid-19 e si applicano in linea di principio ai medicamenti impiegati per prevenire e combattere la malattia Covid-19.