Campo di applicazione
Ai sensi dell’art. 21 cpv. 1 ordinanza 3 Covid-19 (RS 818.101.24), nel quadro dell’esame delle domande di omologazione, sulla base di un’analisi dei rischi e dei benefici Swissmedic può, per questi medicamenti, autorizzare deroghe alle vigenti disposizioni del diritto in materia di agenti terapeutici. Le domande e risposte seguenti si basano su tale regolamentazione dell’ordinanza 3 Covid-19 e si applicano in linea di principio ai medicamenti impiegati per prevenire e combattere la malattia Covid-19.
Domande e risposte sui requisiti di imballaggio e labelling dei medicamenti ai fini della prevenzione e il contrasto della malattia Covid-19
Sì, in base all’art. 14 cpv. 2 OOMed, è possibile rinunciare a un’informazione destinata ai pazienti. È sufficiente un’informazione professionale.
Sì, se il medicamento viene somministrato esclusivamente in ospedali o sedi di somministrazione centrali (ad es. centri di vaccinazione regionali centrali), non sono necessarie ulteriori traduzioni nelle lingue ufficiali svizzere né l’adeguamento della struttura/del formato ai sensi dell’OOMed.
Sì.
Sì. Al più tardi nel momento in cui il medicamento viene distribuito tramite i canali di distribuzione standard, sull’imballaggio secondario devono essere almeno presenti le informazioni più essenziali ai sensi dell’OOMed (p.es. indicazione del numero di omologazione, del titolare dell’omologazione in Svizzera e della categoria di dispensazione).
Sì. Tuttavia, la soluzione con codice QR deve essere formulata in modo tale che l’utente sia reindirizzato all’informazione professionale approvata da Swissmedic. Nel caso di soluzioni elettroniche come queste, l’ideale è che l’informazione professionale sia disponibile in tutte le lingue ufficiali svizzere richieste ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 OM.
Ogni singola informazione professionale approvata da Swissmedic deve essere pubblicata (anche) su https://www.swissmedicinfo.ch.
È sufficiente un codice QR sulla scatola pieghevole. Gli altri requisiti per l’applicazione del codice QR sono indicati nella risposta alla domanda 5.
No, ai sensi dell’art. 26 cpv. 2 dell’ordinanza sui medicamenti (OM, RS 812.212.21), le informazioni destinate ai pazienti dei medicamenti devono essere redatte nelle tre lingue ufficiali svizzere e devono essere conformi al formato di cui all’ordinanza per l’omologazione di medicamenti (OOMed, RS 812.212.22). Se in una situazione straordinaria di pandemia il medicamento viene somministrato esclusivamente da operatori sanitari, è possibile rinunciare a un’informazione destinata ai pazienti ai sensi dell’art. 14 cpv. 2 OOMed (cfr. domanda 1).
No, Swissmedic generalmente effettua un esame separato e indipendente. Di conseguenza, è anche possibile che un marchio si discosti dall’EMA. Tuttavia, Swissmedic intrattiene un intenso confronto scientifico con le autorità partner, tra cui l’EMA, e per le sue decisioni e il labelling terrà debitamente conto della situazione eccezionale legata alla pandemia.
Sì. Dato che i dati di stabilità vengono raccolti continuamente, Swissmedic accetta la memorizzazione della data di scadenza (variabile) nel codice QR sulla scatola pieghevole o sull’etichetta.
No. L’informazione destinata ai pazienti non può essere resa disponibile solo tramite un codice QR perché non tutte le pazienti e non tutti i pazienti possono accedere all’informazione tramite questo codice.