Testi fissi per i medicamenti che dal 2019 vengono riassegnati dalla categoria di dispensazione C a alla categoria di dispensazione B

30.09.2019

Adeguamento dei testi fissi per i medicamenti che possono continuare a essere dispensati senza prescrizione medica previa consulenza specialistica in farmacia.

Nell’ambito della revisione della legge sugli agenti terapeutici, la categoria di dispensazione C è stata abolita a partire dal 2019. Per chiarire che i medicamenti che sono stati riassegnati dalla categoria di dispensazione C alla categoria di dispensazione B possono continuare a essere dispensati senza prescrizione medica, previa consulenza specialistica personale del farmacista in farmacia, le informazioni destinate ai pazienti devono essere adeguate come di seguito riportato.

  • Rubrica 1 («Informazione destinata ai pazienti»):
    «…Questo medicamento le è stato prescritto dal suo medico o le è stato consegnato senza prescrizione medica in farmacia. Per ottenere il maggior beneficio, usi il medicamento conformemente al foglietto illustrativo o segua le indicazioni del suo medico o del suo farmacista…..»
  • Rubrica 3 («Che cos’è … e quando si usa»):
    Nessun testo fisso necessario, come per i medicamenti non soggetti a prescrizione medica
  • Rubrica 8 («Come usare …?»):
    «…Si attenga alla posologia indicata nel foglietto illustrativo o prescritta dal suo medico.  Se ritiene che l’azione del medicamento sia troppo debole o troppo forte ne parli al suo medico, al suo farmacista
  • Rubrica 13 («Dove è ottenibile …? Quali confezioni sono disponibili?»):
    «In farmacia senza prescrizione medica, previa consultazione personale del farmacista.»

L’adeguamento dei testi è stato disposto direttamente nell’ambito della procedura di riassegnazione e sarà preso in considerazione nella prossima revisione dell’ordinanza dell’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici concernente i requisiti per l’omologazione di medicamenti (OOMed; RS 812.212.22).

Nota: un adeguamento corrispondente dei testi fissi è consentito anche per i medicamenti che sono pubblicati nell’allegato 2 dell’ordinanza sui medicamenti (OM; RS 812.212.21) e possono essere dispensati anche senza prescrizione medica secondo l’art. 45 cpv. 1 lett. a OM. Questo, però, vale solo se tutto il medicamento e non soltanto certi dosaggi o indicazioni possono essere dispensati senza prescrizione medica.

Le modifiche corrispondenti possono essere attuate sotto la propria responsabilità e senza presentazione di una domanda di modifica. Importante: possono essere utilizzati soltanto i testi fissi di cui sopra.